Bodycam in Italia: quando scattano, limiti operativi e il caso dell’agente con dispositivo personale

Di : Lorenzo Dalmoro

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A pochi giorni dalla morte di Abderrahim Fakir a Bologna, avvenuta durante un fermo della polizia, tornano al centro del dibattito pubblico le bodycam: il materiale video acquisito dalla procura potrebbe chiarire la dinamica, ma solleva anche questioni pratiche e legali su privacy, integrità delle registrazioni e responsabilità degli enti che le impiegano. In questo contesto, emergono contraddizioni sulle dotazioni effettive degli agenti coinvolti e sui limiti della normativa vigente.

Il caso a Bologna: chi aveva la videocamera?

All’indomani del decesso le autorità avevano comunicato che gli agenti indossavano bodycam e che i filmati sarebbero stati messi a disposizione dei magistrati. Successivamente, l’avvocato di due operatori ha dichiarato che soltanto uno dei due avrebbe usato una videocamera, e che si trattava di un dispositivo personale, attivato poco prima dell’intervento e spento circa venti minuti dopo.

Quel dispositivo è stato consegnato alla procura: dal punto di vista processuale, una registrazione privata effettuata in luogo pubblico può essere utilizzata nelle indagini se viene ritenuta autentica e conforme alla normativa. Rimangono però aperti i nodi tecnici e di conformità, come la protezione contro manomissioni e l’adeguatezza alle misure di sicurezza previste per gli strumenti ufficiali.

Norme, ambiti d’uso e limiti

Le videocamere indossabili sono introdotte in Italia in via sperimentale già dal 2014, con un uso più strutturato nel 2022 e una disciplina nazionale approvata nel 2025. La legge non impone il loro impiego, ma ne autorizza l’uso da parte di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia penitenziaria in specifiche situazioni: mantenimento dell’ordine pubblico, controlli sul territorio, sorveglianza di siti sensibili, servizi a bordo dei treni e gestione di persone detenute.

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La polizia locale può adottarle, ma sotto la responsabilità degli enti locali, che hanno proceduto con regolamenti e delibere proprie. Esistono inoltre sperimentazioni in altri settori (personale sanitario, ferroviario), che seguono normative differenti.

Protezione dei dati e procedure operative

Dal punto di vista del trattamento dei dati, le bodycam ricadono sotto le regole europee e nazionali sulla protezione delle informazioni personali: i protocolli per le forze statali sono centralizzati, mentre per la polizia locale valgono procedure diverse, spesso modificate a seguito di interventi del Garante della privacy.

Dal punto di vista tecnico-operativo, i dispositivi ufficiali funzionano con un buffer temporaneo che registra continuamente pochi secondi o minuti sovrascrivibili: quando l’agente avvia la registrazione, il sistema conserva il segmento antecedente e lo unisce al file definitivo. È previsto che l’operatore non possa visionare o alterare i file sul posto; attivazioni accidentali possono essere cancellate e la registrazione continua durante l’intero turno è vietata. L’utilizzo dei filmati è limitato agli scopi previsti dalla legge, escludendo, per esempio, impieghi per il riconoscimento facciale o usi estranei all’attività di polizia.

Dopo il servizio, i video devono essere scaricati su archivi protetti accessibili solo a personale autorizzato. La regola nazionale fissa una conservazione massima di sei mesi, durata considerata sufficiente per esigenze della polizia giudiziaria: trascorso il termine, i file non sequestrati vengono cancellati in modo irreversibile.

  • Attivazione: richiesta solo in situazioni di reale turbamento dell’ordine o quando sussiste un possibile reato.
  • Buffer: memoria temporanea con registrazione sovrascrivibile che conserva pochi minuti precedenti all’attivazione.
  • Accesso: visione e modifica vietate agli operatori sul campo; consultazione riservata a personale autorizzato.
  • Conservazione: fino a 6 mesi per le forze statali; limiti più stringenti per alcune polizie locali.
  • Proibizioni: registrazione continua e usi non previsti (es. riconoscimento facciale).
  • Dispositivi privati: soggetti a rischi di conformità e vulnerabilità tecniche.

Il problema dei dispositivi personali

I dispositivi privati, come quello attribuito a uno degli agenti coinvolti nel caso, possono essere critici sul piano della compliance: spesso non offrono le garanzie tecniche richieste — crittografia, misure anti-manomissione, upload automatico su server protetti e controllati — e questo apre il rischio di accessi non autorizzati o di modifiche ai file. Per questi motivi le autorità di protezione dei dati raccomandano standard tecnici stringenti per garantire integrità e riservatezza.

Codici identificativi e dibattito pubblico

All’introduzione regolamentata delle bodycam, sindacati di polizia hanno visto un utile strumento di tutela per gli operatori, ma si sono opposti all’obbligo di apporre sui caschi o sulle divise codici identificativi. La richiesta politica contraria — proveniente dall’opposizione — era di introdurre i codici insieme alle videocamere per facilitare l’identificazione degli agenti nei filmati; il governo ha invece respinto l’idea, sostenendo che quei codici avrebbero messo gli operatori in una posizione di svantaggio.

In altri paesi europei i codici identificativi sono obbligatori e organismi internazionali ne raccomandano l’uso per aumentare responsabilità e trasparenza. La scelta italiana ha dunque alimentato critiche da chi ritiene che senza codici sia più difficile individuare responsabilità in caso di abusi.

Diffusione reale e controllo pubblico

Dopo la legge e alcune delibere locali, l’impiego delle bodycam è cresciuto, ma non esistono dati pubblici aggiornati e aggregati: la gestione frammentata tra piano nazionale ed enti locali impedisce oggi di sapere con precisione quante videocamere siano state acquistate, dove siano allocate e quale sia la loro reale diffusione operativa.

La polizia locale, inoltre, è soggetta a regole particolari: per la conservazione dei filmati spesso si applicano limiti più brevi (in alcuni protocolli locali il termine è ridotto a 7 giorni, salvo necessità giudiziarie) e prima di introdurre strumenti di controllo a distanza i comuni devono negoziare accordi con i sindacati e ottenere l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro. Alcuni enti locali sono già stati sanzionati per il trattamento dei dati o per l’assenza di intese sindacali.

Per il pubblico la posta in gioco è concreta: filmati che possono documentare il corso degli eventi e sostenere inchieste giudiziarie, ma raccolti all’interno di un quadro ancora parzialmente disomogeneo. La vicenda di Bologna evidenzia quanto sia urgente non solo chiarire i fatti specifici, ma anche consolidare controlli tecnici e procedure condivise per garantire al tempo stesso trasparenza e tutela della privacy.

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